CONTO TERMICO 2.0 | Le linee guida!

Il Conto Termico 2016, meglio conosciuto come Conto Termico 2.0 , in vigore dal 31/05/2016 ha stanziato 900 milioni di euro annui, di cui 700 per privati e imprese e 200 per le amministrazioni pubbliche per permettere di usufruire di incentivi statali erogati dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici). 

Tali incentivi sono riservati:

  • Solo alle pubbliche amministrazioni: Per interventi di incremento di efficienza energetica degli edifici esistenti;
  • A privati, imprese e anche pubbliche amministrazioni: Per interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.

Nel caso dei privati, possono essere richiesti gli incentivi per:

  1. Sostituzione di un impianto di climatizzazione con un impianto in pompa di calore elettrica o a gas;
  2. Sostituzione di impianti di climatizzazione di serre o fabbricati rurali con impianti provvisti di generatore di calore alimentato a biomassa;
  3. Installazione impianti solari termici, che generano energia da utilizzare per i processi produttivi o che introducano in impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento (ovvero, pannelli solari che originano calore e non luce);
  4. Sostituzione di scalda acqua elettrici non scalda acqua a pompa di calore;
  5. Sostituzione di impianti di climatizzazione con sistemi ibridi a pompa di calore.

Rispetto agli altri incentivi per il risparmio energetico, si tratta di contributi a Fondo Perduto i cui stessi coprono le spese sostenute per una percentuale che arriva fino al 65%.

La presentazione della domanda per la richiesta degli incentivi, deve avvenire tramite il PortalTermico gestito dal GSE, attraverso il quale coloro che ne fanno richiesta, entro 60 giorni dalla data del termine dei lavori compilano e inviano la documentazione necessaria per l’ottenimento dell’incentivo.

 Contatta i nostri Ingegneri (Nicola Masiero, Michele Brombin, Giulia Tumeo e Marco Saltarin) per avere maggiori informazioni sugli incentivi del “Conto Termico 2.0 “e sulla loro accessibilità.